A seguire una carrellata sulle più importanti novità fiscali per il primo e secondo trimestre il 2011 per commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, e studi commercialisti per elaborazione buste paga e cedolini. In particolare riguardano:
Le informazioni a seguire non vogliono essere esaustive; per qualsiasi cosa è possibile rivolgersi al nostro studio di commercialisti e consulenti del lavoro al numero 02.71.55.91 (R.A.)
Il Decreto Ministeriale del 07.12.2010, aumenta, a decorrere dal 01.01.2011, dall’1% al 1,5% in ragione d’anno la misura degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.
La richiesta di rimborso va espressa compilando il quadro VR della dichiarazione annuale, e non più presentando il modello VR all’Agente per la riscossione (Equitalia spa).
Modello 770 mensile: il termine è prorogato al 31.03.2011, l’obbligo della comunicazione mensile telematica da parte dei sostituti di imposta dei dati su retribuzioni e contribuzioni.
“Immobili fantasma”: il termine per la regolarizzazione degli immobili presenti sul territorio non dichiarati in Catasto o dichiarati in Catasto, per i quali, a seguito di interventi edilizi, non è stata comunicata la variazione, viene prorogato al 31.03.2011.
Enti Associativi – Comunicazione Mod. EAS: è prorogato al 31.03.2011 il termine entro il quale gli enti associativi devono fornire all’Agenzia delle Entrate, tramite l’invio del Mod. EAS, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali per beneficiare del regime agevolativo, ai sensi dell’art. 30 D.L. 29.11.2008 n. 185.
La legge, in vigore, dal 19.12.2010, converte con modificazioni il D.. 12.11.2010, n. 187, che contiene misure urgenti in materia di sicurezza. Prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o poste, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Risparmio energetico – Detrazione 55%
La detrazione del 55% prevista in caso di interventi di riqualificazione energetica (art. 1 co. 344 – 347, L. 296/2006, si applica anche alle spese sostenute entro il 31.12.2011. Tale detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Cessione di immobili non strumentali – Esenzione IVA:
La disposizione che “sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati o di relative porzioni diversi d quelli di cui all’art. 10 co.1 n. 8 ter), D.P.R. 633/1973 (immobili strumentali), escluse quelle effettuate da imprese costruttrici degli stessi o da imprese che hanno effettuato interventi di recupero, entro 5 anni (non più 4) dalla data di ultimazione della costruzione o dall’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati sono stati locati per un periodo non inferiore a 5 anni (non più 4) in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata. Chi fosse interessato può contattare il nostro studio di commercialisti e consulenti del lavoro.
Contratto di leasing immobiliare:
E’ previsto che l’utilizzatore del bene immobile sia responsabile in solido per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovuta dal locatore (società di leasing). I contratti di leasing immobiliari sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
Per tutti i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione all’ 01.01. 2011, le parti sono tenute a versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastale da versare in unica soluzione entro il 31.03.2011, secondo le modalità che saranno fissate da apposito provvedimento.
Premi di produttività – detassazione:
E’ prorogata fino al 31.12.2011 la norma che dispone l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produzione ex art. 2 co. 1, lett. C, D.L. 93/2008. Per il periodo 01.01 – 31.12.2011 la suddetta disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2010, a €. 40.000. Di sicuro questo si tradurrà in un maggior lavoro per commercialisti e consulenti del lavoro!
Elenco operazioni Iva - nuovo obbligo di comunicazione
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 viene data attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a ,€. 3.000 ex art. 21 D.L. 78/2010; per la scelta dell'opzione potrete rivolgervi al nostro studio di commercialisti e consulenti del lavoro a Milano.
In particolare, vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia di €. 3.000, al netto d’Iva.
Tale soglia è elevata a €. 3.600, comprensiva dell’Iva, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione deve essere effettuata solo qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare, siano di importo complessivo non inferiore a €. 3.000.
Per il solo periodo d’imposta 2010, la soglia è elevata a €. 25.000 e ampliato il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione fino al 31.10.2011. Negli anni successivi il termine è fissato al 30.04. di ogni anno successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni.
Anche in questo caso la maggior burocrazia sarà un onere in più per il commercialista.
Regime autorizzativi sulle operazioni IntraUE
Tutti i soggetti che intendono effettuare operazioni di cui al titolo II, capo II del D.L. 331/93 (acquisti intracomunitari e cessioni intracomunitari) devono esprimere tale volontà nella dichiarazione di inizio attività Iva. I soggetti in attività esprimono la volontà con apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Tali soggetti a seguito di tale richiesta verranno iscritti nella banca dati VIES. L’inserimento nella banca dati autorizza i soggetti a porre in essere operazioni intracomunitarie.
I soggetti che abbiano effettuato nell’anno 2009 e 2010, operazioni intracomunitarie e hanno adempiuto agli obblighi Intrastat (presentazione dei modelli Intrastat), non devono effettuare nessun adempimento perché verranno iscritti, a cura dell’A.E., nella banca dati VIES. Per maggiori informazioni telefonate al nostro studio di commercialisti e consulenti del lavoro di Milano.
Divieto di compensazione dei crediti tributari
A decorrere dal 01.01.2011, la compensazione dei crediti tributari relativi alle imposte erariali (Iva, Irpef, addizionali, Ires, Irap), è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiori a €. 1.500 euro, iscritti a ruolo (solo a titolo definitivo), per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Minor convenienza all’utilizzo degli istituti deflativi - Le modifiche sono applicabili agli atti definibili emessi e le omissioni, dal 01.02.2011
Atti Definibili |
% riduzione sanzioni |
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1/10 pari al 3% |
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1/8 pari al 3,75% |
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1/10 pari al 3% |
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1/3 |
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1/6 |
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1/6 |
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1/6 |
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1/3 |
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2/5 del 40% |
Utilizzo in compensazione dei crediti IVA - Si ricorda che le compensazioni dei crediti Iva dell’anno 2010 sono soggette ad una serie di vincoli;
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stata finalmente resa operativa la c.d. cedolare secca sugli affitti.
Consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva anziché il normale assoggettamento ad Irpef dei canoni di locazione relativi alle unità immobiliari abitative (con accatastamento da A/1 ad A/11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10, cioè gli uffici).
L’imposta sostitutiva, oltre che all’Irpef e delle relative addizionali, sostituisce anche l’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
L’aliquota prevista è pari al 21%, che scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all’articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
L’opzione potrà essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto di locazione e sulle relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione. Nel caso di contitolarità di diritti sull’immobile, l’opzione dovrà essere esercitata distintamente da ogni locatore, ed esplicherà efficacia solo in capo a quelli che l’hanno esercitata. A coloro che non si siano avvalsi dell’opzione resterà applicabile l’imposta di bollo e l’imposta di registro, quest’ultima calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.
E’ fondamentale ricordare che, per l’efficacia dell’opzione, e prima dell’esercizio di questa, il locatore sarà tenuto a comunicare con lettera raccomandata al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente. Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni può contattarci al nostro studio di commercialisti e consulenti del lavoro di Milano.
Modalità di esercizio dell’opzione e durata
L’opzione potrà essere esercitata in sede di registrazione del contratto, di proroga o di risoluzione dello stesso, oppure, in alcuni casi, con applicazione diretta in dichiarazione dei redditi; per la scelta dell'opzione può rivolgersi al nostro studio di commercialisti e consulenti del lavoro a Milano.
L’opzione, pertanto, verrà esercitata o con il modello 69 (cartaceo) o col nuovo software Siria, messo a punto per le fattispecie di contratti di locazioni contenenti solamente la disciplina del contratto di locazione senza altre pattuizioni, che presentino le seguenti caratteristiche:
numero di locatori non superiore a tre tutti optanti per la cedolare
numero dei conduttori non superiore a tre
una sola unità abitativa con massimo tre pertinenze, a condizione che tutti gli immobili siano censiti con attribuzione di rendita.
Disciplina transitoria per l’anno 2011
Per il periodo d’imposta 2011, ai contratti in corso nel 2011, anche con scadenza anteriore al 7 aprile 2011, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima di tale data, si potrà optare per il regime della cedolare con modalità differenti:
direttamente in dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011, per i contratti in corso nel 2011, scaduti alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data per i quali è già stata eseguita la registrazione o è stato eseguito il versamento per la eventuale proroga
in sede di registrazione, per i contratti registrati a partire dal 7 aprile 2011 o per i quali il termine per il pagamento dell’eventuale proroga, a partire dalla stessa data, non sia ancora scaduto (in quest’ultimo caso l’opzione verrà espressa nel modello 69)
con il modello 69, per il caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 o di risoluzione per la quale, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine per pagare la relativa imposta di registro.
Al riguardo, è importante evidenziare come, relativamente ai contratti per i quali i termini per la registrazione scadono tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011, la registrazione (e la eventuale opzione) potrà essere effettuata entro tale ultimo termine.
Regime tributario applicabile all’opzione e termini per i versamenti
I soggetti che hanno effettuato l’opzione saranno tenuti al versamento della cedolare secca calcolata sul canone di locazione annuo; per la scelta dell'opzione rivolgetevi al nostro studio di commercialisti e consulenti del lavoro a Milano.
L’imposta è pari al 21% e sostituisce:
l’Irpef e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari;
l’imposta di registro;
l’imposta di bollo;
Quanto al versamento della cedolare, il comma 4 dell’articolo 3, Dlgs 23/2011, dispone che la stessa sia versata entro i termini fissati per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (16 giugno e 30 novembre), con tanto di acconti e saldo.
Il provvedimento disciplina i termini di versamento in acconto nella misura dell’85% per l’anno 2011 e del 95% dal 2012, stabilendo che sia il versamento in acconto sia quello a saldo vengano eseguiti con modello F24.
Per il versamento a saldo della cedolare secca si applicheranno le disposizioni in materia di versamento dell’Irpef.
L’Agenzia delle Entrate di Milano ha predisposto dei vademecum di facile comprensione.
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